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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.1. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4612

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/09/2011  [ apri ]
2.1.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
1. Sui patrimoni mobiliari ed immobiliari pari o superiori a 10 milioni di euro, a partire dall'anno di imposta 2011, è dovuta una imposta pari allo 0,5 per cento del valore dei patrimoni stessi e comunque non superiore ad euro 1 milione. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2011, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato.