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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.024. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4612

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/09/2011  [ apri ]
2.024.
(inammissibile limitatamente alla parte consequenziale)

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
c) il comma 4-bis dell'articolo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. A decorrere dal 1o gennaio 2012 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.
4. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.
5. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma 4, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:
a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;
b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

6. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio individua i valori di cui al comma 4.
7. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 4 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
8. L'imposta di cui al comma 3 è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.
9. Il valore complessivo dell'imposta di cui al comma 3 è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla presente legge.
10. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro, la presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133, l'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti: «Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche», ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.
11. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture - uffici territoriali del Governo. Le prefetture - uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture - uffici territoriali del Governo. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura - ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano, inoltre, agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.
12. A decorrere dal 1o gennaio 2012 è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito «Istituto». L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:
a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
c) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1o gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 settembre 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:
a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;
b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;
c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;
d) il Collegio del sindaci, composto da tre membri, due del quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno del componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1o gennaio 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 31 ottobre 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 novembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.
13. A decorrere dal 1o gennaio 2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1o gennaio 2012, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al presente comma. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. A decorrere dal 1o gennaio 2012.
a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;
b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;
c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi per 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

Conseguentemente, le maggiori risorse di cui all'articolo 2-bis, valutati in 7 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012 sono destinati, fino a concorrenza degli oneri, alla copertura delle seguenti disposizioni:
a) dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.
(Misure fiscali a sostegno delle lavoratrici con figli).

1. Dopo il comma 1-quater dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per oneri, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«1-quinquies. Alle donne titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere a), c), c-bis) e l), 55 e 66, con figli a carico per i quali è riconosciuta la detrazione di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo, è riconosciuta una detrazione forfetaria aggiunti va a titolo di sostegno per le spese di assistenza e cura dei figli minori. La detrazione è riconosciuta nel limite di:
a) 500 euro per il primo figlio, più 300 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo non supera 20.000 euro;
b) 450 euro per il primo figlio, più 250 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 20.000 euro e inferiore a 40.000 euro;
c) 400 euro per il primo figlio, più 250 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro e inferiore a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 10.000 euro.

1-sexies. Le detrazioni di cui al comma 1-quinquies spettano in misura pari al 50 per cento degli importi determinati ai sensi del medesimo comma 1-quinquies per i figli di età superiore a otto anni.
1-septies. In caso di incapienza, totale o parziale, il beneficio non goduto di cui al comma 1-quinquies è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.
1-octies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio previsto dai commi 1-quinquies e 1-sexies del presente articolo.

1-novies. A due anni dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro delle pari opportunità relazionano al Parlamento, per i rispettivi profili di competenza, circa gli effetti della presente disciplina nelle aree ammesse al beneficio, nonché circa l'efficacia stimata e la sostenibilità finanziaria della sua estensione a tutto il territorio nazionale, ai fini dell'adozione di provvedimenti legislativi conseguenti».