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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.80. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4612

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/09/2011  [ apri ]
1.80.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini di favorire il concorso degli enti al raggiungimento degli obiettivi di saldo stabiliti dal patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014, i predetti enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in quattro classi, sulla base dei seguenti parametri di virtuosità:
a) prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;
b)
rispetto degli indicatori di deficitarietà strutturale di cui al decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2009;
c) rispetto del patto di stabilità interno nel triennio precedente;
d) squilibrio della parte corrente del bilancio;
e) grado di autofinanziamento della spesa in conto capitale;
f) riduzione del debito.

Il valore medio degli indicatori per gli enti locali è individuato sulla base delle seguenti classi demografiche e dovrà tenere conto anche delle aree geografiche da individuare con il decreto di cui al primo periodo:
a) per le province:
1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;
2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;
b) per i comuni:
1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti;
2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;
3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

Annualmente, i criteri di virtuosità possono essere modificati o aggiornati con la legge di stabilità».