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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.76. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4612

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/09/2011  [ apri ]
1.76.
inammissibile

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
3-bis. Le economie di spesa di cui al comma 3 sono destinate al finanziamento del Fondo per le politiche sociali e familiari finalizzate alla non autosufficienza e alla realizzazione di azioni a sostegno delle politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro, anche di natura fiscale e previdenziale, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3-ter. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere entro il 31 dicembre 2011 un programma pluriennale sugli interventi dedicati alla realizzazione delle finalità di cui al comma 11-bis con l'indicazione delle dotazioni del Fondo di cui al comma 3 utilizzate a tal fine in ciascuna annualità».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1-ter inserire il seguente:

«Art. 1-quater.
(Imposta sui grandi patrimoni)
.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.
2. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.
3. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma 2, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:
a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;
b) oltre 1.700,000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

4. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma 2.
5. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
6. L'imposta di cui al comma 2 è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.
7. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal presente articolo.