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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.4. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4612

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/09/2011  [ apri ]
1.4.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
«20-bis. Con effetto dal 1o gennaio 2012 il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima, ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si consegue esclusivamente con il requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni.
Resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di accesso ai trattamenti pensionistici vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011, nonché nei confronti:
dei lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni;
dei lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni; dei titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
dei lavoratori di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n.67 che abbiano svolto una o più delle attività lavorative di cui al comma 1 del medesimo decreto per un periodo di tempo pari ad almeno sette anni, ne gli ultimi dieci di attività lavorativa. Le risorse derivanti dal presente comma affluiscono al Fondo per le politiche sociali e sono integralmente finalizzate a favorire l'occupazione e al finanziamento di politiche attive del lavoro e di sostegno al reddito e delle politiche per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere entro il 31 ottobre 2011 un programma pluriennale sugli interventi dedicati al finanziamento di politiche attive del lavoro e di sostegno al reddito e delle politiche per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale con l'indicazione delle dotazioni del Fondo di cui al precedente periodo utilizzate a tal fine in ciascuna annualità.».