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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.28. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4612

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/09/2011  [ apri ]
1.28.

Sostituirlo con i seguenti:
Art. 1. - (Disposizioni in materia di spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione). - 1. Al fine di perseguire l'obiettivo di azzeramento del deficit rafforzandone il raggiungimento con il contestuale sostegno all'economia, ed evitando pertanto effetti di freno sulla crescita, a decorrere dall'anno 2012 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 12 per cento relativamente alla spesa delle amministrazioni centrali e delle regioni e pari alla spesa sostenuta nel 2009 per i comuni e le province. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella Decisione di finanza per gli anni 2011-2014, quantificata complessivamente in 16,5 miliardi di euro per l'anno 2012, in 20 miliardi di euro per l'anno 2013 e in 25 miliardi di euro a decorrere dal 2014. Tale riduzione è ripartita in 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 12,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2012, 4,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 14,5 per le amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno per l'anno 2013, e 8 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 16 per le spese delle amministrazioni decentrate e locali a decorrere dal 2014. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.
3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2011, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea.
Art. 1-bis. - (Contributi in conto capitale alle imprese e fiscalità zero sui nuovi investimenti e base imponibile IRAP). - 1. A decorrere dall'anno 2012 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente sono soppressi, ad eccezione dei trasferimenti all'ANAS, al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato S.p.A. al fine di determinare un risparmio di spesa valutato a decorrere dal 2012 in 23 miliardi di euro.
2. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.
4. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 1o gennaio 2012, i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi o creano nuova occupazione, ovvero realizzano progetti produttivi secondo le modalità e le tipologie per le quali è previsto un finanziamento a fondo perduto fruiscono di un credito di imposta, utilizzabile in dieci anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nei rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2012 e per i successivi. Per le aree svantaggiate del Mezzogiorno tale credito d'imposta può essere collegato a uno schema tre per quindici e cioè all'introduzione di una unica aliquota pari al 15 per cento da applicarsi sui redditi ai fini IRPEF dei lavoratori e in riferimento agli oneri per contributi sociali, e del 15 per cento sull'IRES delle imprese. Il credito d'imposta, pertanto, può essere fatto valere per la copertura della differenza tra le aliquote ordinarie e quelle di vantaggio introdotte per un numero di anni corrispondente all'esaurimento dei credito d'imposta. All'onere derivante dal presente comma si provvede, nel limite di 2 miliardi, parzialmente utilizzando i risparmi di spesa derivanti dal comma 1.
5. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-bis, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato. All'onere derivante dal presente comma si provvede, fino al limite di 12 miliardi di euro, a valere sui risparmi di spesa derivanti dal comma 1.
Art. 1-ter. - (Deduzione per carichi di famiglia). - 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Art. 12. - (Deduzioni per oneri di famiglia). - 1. Dal reddito complessivo si deduce per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433, comma primo, n. 2) del codice civile, per oneri di famiglia, l'importo di 5.000 euro.
2. Le deduzioni di cui al comma 1 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora la deduzione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore al reddito complessivo, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 maggio 1988, n. 153, è incrementato di un importo pari al risparmio d'imposta non goduto».

3. La deduzione di cui al comma 1 è stabilita in 3.000 euro per l'anno di imposta 2012, in 3.000 euro per l'anno di imposta 2013 e di 5.000 euro a decorrere dall'anno di imposta 2014.
4. Al maggiore onere derivante dal presente comma si provvede, a decorrere dal 2012 fino al limite di 15 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 1-bis.
Art. 1-quater. - 1. Al decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, all'articolo 10 il comma 6 è soppresso. Conseguentemente nel triennio 2012-2014 si applicano le disposizioni recate dal comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. I risparmi di spesa derivanti dall'applicazione del presente articolo, al netto di quelli destinati agli interventi a favore delle famiglie e delle imprese di cui ai precedenti articoli 1-bis o 1-ter, e comunque per un importo non inferiore a 18

miliardi di euro nel 2012, 22 miliardi di euro nel 2013 e 25 miliardi a decorrere dal 2014 sono destinati esclusivamente alla riduzione del deficit pubblico nel 2012, al suo azzeramento nel 2013 e alla determinazione di un avanzo nel 2014.
Art. 1-quinquies. - 1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l-quater) è aggiunta la seguente:
«l-quinquies) le spese relative alla salute della famiglia e alla formazione dei figli e le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelle generici di riscaldamento e condizionamento e quelle di manutenzione e riparazione dei beni mobili registrati per un importo complessivo annuo non superiore a euro 3.000 oggetto di fattura ai sensi di legge, non ricomprese nelle lettere precedenti o nelle spese detraibili di cui agli articoli 14, 15 e 16 e dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997».

2. Al maggiore onere derivante dal presente comma si provvede a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 1-bis.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, commi 1, 2, 3, 5 e da 35-bis a 36-viciesquater, 3, 4, 5, 5-bis, 6, 6-bis, 6-ter, 7, 7-bis, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, comma 1.