Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater.
(Modifiche alla normativa in materia di notifiche di atti nel procedimento penale).
1. Ai fini della riduzione della spesa pubblica e per ragioni di migliore organizzazione del servizio di giustizia, al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 148, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti e salvo quanto previsto dalle norme del presente titolo, sono eseguite dell'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni».
b) all'articolo 148, al comma 3 è premesso il seguente:
«2-bis.1 Nell'ipotesi di cui al comma 2-bis, le notificazioni o gli avvisi ai difensori sono preferibilmente notificati dalla cancelleria del giudice o dalla segreteria del pubblico ministero a mezzo di posta elettronica certificata, utilizzando a tal fine gli indirizzi di posta elettronica predisposti e forniti dal Ministero della giustizia e dai consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte di appello. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori a mezzo di posta elettronica si intendono notificati al momento della ricezione, da parte dell'ufficio notificatore, della ricevuta di consegna dell'atto da parte del sistema informatico».
c) All'articolo 151, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 148, comma 2-bis.1, il pubblico ministero può disporre che le notificazioni o gli avvisi di atti del suo ufficio siano eseguiti dalla segreteria o dalla polizia giudiziaria a mezzo di posta elettronica certificata, quando siano diretti a soggetti pubblici o privati che risultino forniti di tale sistema informatico. In tal caso l'atto si intende notificato al momento della ricezione, da parte dell'organo notificatore, della ricevuta di consegna dell'atto da parte del sistema informatico».
d) All'articolo 153, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le notificazioni al pubblico ministero possono altresì essere effettuate a mezzo di posta elettronica certificata, qualora il soggetto che provvede alla notificazione sia dotato di tale sistema di certificazione».
e) All'articolo 156, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. La notificazione all'imputato detenuto nei modi previsti dai precedenti commi può essere sostituita da notificazione a mezzo di posta elettronica certificata. In tal caso, l'autorità giudiziaria invia, attraverso la cancelleria, la segreteria o la polizia giudiziaria, l'atto da notificare al direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci, che provvede alla notifica e all'esito trasmette con lo stesso mezzo la relazione di notificazione all'autorità giudiziaria richiedente».
f) All'articolo 157, il comma 8-bis è sostituito dal seguente:
«5-bis. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna ai difensori. In tal caso si procede sempre a mezzo di posta elettronica certificata con le modalità previste dall'articolo 148, comma 2-bis.1, salvo giustificato motivo».
g) All'articolo 158, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. L'autorità giudiziaria può disporre che, nel caso previsto dal comma 1, la notifica sia effettuata dalla cancelleria, dalla segreteria o dalla polizia giudiziaria a mezzo di posta elettronica certificata, utilizzando a tal fine gli indirizzi di posta elettronica predisposti e forniti dal Ministero della giustizia e dal Ministero della difesa, e trasmettendo copia dell'atto presso l'ufficio del comandante, il quale informa l'interessato nei modi di cui al comma 1 e all'esito trasmette con lo stesso mezzo la relazione di notificazione all'autorità giudiziaria richiedente.
h) Al comma 1 dell'articolo 159 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con le modalità previste dall'articolo 148, comma 2-bis.1.
i) All'articolo 161, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. In caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, le notificazioni alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato sono sempre eseguite mediante consegna ai difensori, preferibilmente con le modalità previste dall'articolo 148, comma 2-bis.1, anche se vi sia stata elezione o dichiarazione di domicilio».
l) Al comma 1 dell'articolo 165 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con le modalità previste dall'articolo 148, comma 2-bis.1».
m) L'articolo 167 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 167. - (Notificazioni ad altri soggetti). - 1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8, fatte salve le modalità previste dall'articolo 151 e salvi i casi di urgenza previsti dall'articolo 149».
n) All'articolo 168, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«5-bis. In caso di notificazione a mezzo di posta elettronica certificata, la copia della comunicazione inviata e della ricevuta di consegna dell'atto prendono luogo della relazione di notificazione».
o) Al comma 1 dell'articolo 171, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
«h-bis) se non sono state osservate le modalità previste dalla legge e dalle norme del presente titolo in materia di notificazione a mezzo di posta elettronica certificata».
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del legge di conversione del presente decreto, il Ministro della giustizia, con propri decreti, sentiti il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed i consigli dell'ordine forense, stabilisce i criteri di applicazione ed esecuzione dei sistemi di posta certificata, fissando le regole tecniche del servizio di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata, ai fini di quanto previsto dal presente articolo. A tal fine, con i medesimi decreti sono definite le modalità di collaborazione con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e di ogni altra collaborazione ritenuta utile.
3. Entro il medesimo termine di cui al comma 2, con decreto dei Ministri della giustizia e della difesa, sono stabiliti i criteri di applicazione ed esecuzione dei sistemi di posta certificata previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera g.
4. Il Ministro della giustizia adotta le opportune iniziative al fine di sollecitare tutte le pubbliche amministrazioni alla conclusione di protocolli d'intesa ed alla emanazione di regole tecniche per la predisposizione di sistemi di posta certificata, ai fini dell'applicazione del presente articolo.
5. Per quanto previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
6. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 2, i consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte di appello predispongono i sistemi informatici di posta certificata previsti dal presente articolo, in esecuzione dei predetti decreti ed applicando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
7. Ogni avvocato iscritto all'albo professionale riceve, all'atto dell'iscrizione, un indirizzo di posta elettronica certificata, gestito dal consiglio dell'ordine forense, ai fini previsti dal presente articolo. Il consiglio dell'ordine forense cura il regolare funzionamento del sistema di posta elettronica certificata, predisponendo tutte le cautele volte alla corretta e sicura esecuzione delle connesse attività.
8. Qualora, entro il termine previsto al comma 6, il consiglio dell'ordine forense non abbia predisposto i sistemi di posta certificata, nonché in ogni ipotesi di mal funzionamento del sistema connesso, dipendente da mancata o carente manutenzione in violazione del comma 7, le notificazioni a mezzo di posta elettronica certificata possono essere sostituite con il deposito dell'atto da notificare al difensore presso la sede del consiglio dell'ordine forense.
9. Le modifiche al codice di procedura penale introdotte dal comma 1 del presente articolo, relative alle notificazioni effettuate a mezzo di posta elettronica certificata, entrano in vigore dopo la data di entrata in vigore dei decreti previsti dal comma 2, e decorso il termine previsto dal comma 6.
10. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.