Sostituirlo con il seguente:
Art. 8. - 1. Il contratto collettivo aziendale, stipulato dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda, per le materie, secondo le regole e le procedure previste dall'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, produce i propri effetti nei confronti di tutti i lavoratori dell'unità produttiva per la quale il contratto stesso è stato stipulato.