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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7-bis.017. in Assemblea riferita al C. 4612

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/09/2011  [ apri ]
7-bis.017.
inammissibile

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.
(Programma straordinario di opere ed interventi tesi ad accrescere i beni pubblici nelle regioni meridionali).

1. Entro tre mesi dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata, vara un programma straordinario di opere pubbliche, cantierabili in sei mesi, da realizzarsi nelle regioni meridionali, e coerenti con gli obiettivi di servizio 2007-2013 dei fondi strutturali e con il federalismo fiscale. In particolare le opere da finanziare devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) aumentare la dotazione di strutture per servizi essenziali;
b) esprimere una diretta e funzionale relazione per il raggiungimento di ciascuno degli obiettivi di servizio di cui alla programmazione delle risorse comunitarie 2007-2013;
c) realizzare i migliori standard di qualità, compresa la sicurezza statica, antisismica e implantistica, nonché l'efficienza energetica delle strutture destinate alle funzioni pubbliche, con priorità per le scuole e le strutture sanitarie e socio-assistenziali coerenti con i piani di riordino varati dalle Regioni per assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio;
d) favorire la raccolta differenziata con impianti efficienti, per tecnologie impiegate e per processi gestionali, per il compostaggio della parte umida dei rifiuti e per la valorizzazione dei rifiuti differenziati;
e) realizzare la gestione industriale del servizio idrico integrato garantendo qualità nei processi di potabilizzazione e di depurazione della totalità delle acque restituite ai corpi idrici;
f) favorire la mobilità urbana ed extraurbana sostenibile anche attraverso lo sviluppo delle reti ferrate e delle infrastrutture e dei servizi di trasporto in grado di migliorare la mobilità inframeridionale;
g) migliorare le condizioni di esercizio delle ferrovie meridionali attraverso interventi di miglioramento della rete, con priorità per i sistemi di sicurezza, e l'impiego di nuovo materiale rotabile;
h) potenziare le università attraverso l'offerta formativa e i servizi di residenzialità, costituendo almeno un polo di eccellenza, secondo gli standard nazionali, in ciascuna regione, anche per attrarre utenza dall'area di futuro libero scambio dell'area mediterranea.

2. Al fini di cui al comma 1, è stanziato 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del programma straordinario di opere pubbliche non vengono computate ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità da parte delle amministrazioni responsabili dei relativi procedimenti.
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui ai commi 4 e 5 e sui maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 6 e 7.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n.97, convertita, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 4, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti «Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche», ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.
7. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture - uffici territoriali del Governo, le prefetture - uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture - uffici territoriali del Governo. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione del compiti e delle responsabilità della prefettura - ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano, inoltre, agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, possono, altresì, essere utilizzate le risorse liberate del FAS relative al ciclo di programmazione 2000-2006 di cui alla delibera CIPE 30 luglio 2010, n. 79.