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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7-bis.011. in Assemblea riferita al C. 4612

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/09/2011  [ apri ]
7-bis.011.
inammissibile

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.
(Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di processi di internazionalizzazione delle imprese).

1. Al fine di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese e di implementare con adeguati strumenti le politiche pubbliche di sostegno a tale processo, i commi da 18 a 26 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti:
«18. Le funzioni in precedenza attribuite all'ICE e le inerenti risorse di personale, il cui numero complessivo è determinato con il decreto di cui al comma 18-ter, nonché quelle finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, ad eccezione di quanto previsto al comma 18-bis, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero degli affari esteri, il quale entro il 31 dicembre 2011 è conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n 300, e successive modificazioni. Ai sensi delle medesime disposizioni ed entro la stessa data è altresì riorganizzato il Ministero dello sviluppo economico per effetto delle disposizioni di cui ai successivi commi. Le risorse già destinate all'ICE per il finanziamento dell'attività di promozione o di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero nonché quelle destinate alla copertura dei costi relativi al personale di cui al primo periodo, come determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite a decorrere dal 2012 In un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese da istituire nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Per gli anni successivi al 2013 la dotazione del Fondo è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
18-bis. Il personale in servizio presso i soppressi uffici dell'ICE all'estero opera fino alla scadenza dell'incarico, nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari, all'interno di Sezioni per la promozione degli scambi appositamente istituite. Le relative risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento delle Sezioni sono trasferite, in accordo al comma 18, al Ministero degli affari esteri. Le unità di personale locale, impiegato con rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, sono attribuite alle Sezioni per la promozione degli scambi in seno alle Rappresentanze diplomatico-consolari in aggiunta ai contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 1o gennaio 1967, n. 18, mantenendo i rispettivi regimi contrattuali. Ciascuna Sezione per la promozione degli scambi è gerarchicamente subordinata al Capo Missione, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e di direzione.
18-ter. L'apertura e la chiusura delle Sezioni presso gli uffici diplomatico-consolari, il numero degli addetti, l'uso e la destinazione dei loro locali sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione del Ministero degli affari esteri tenuto conto delle linee guida e di indirizzo strategico di cui ai commi 18 e 18-bis, nonché delle priorità di politica estera italiana e delle politiche di internazionalizzazione delle imprese, anche in base alle esigenze di flessibilità operative delle stesse Sezioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinate le modalità di impiego delle risorse finanziarie, strumentali e di personale delle Sezioni, ferma restando la necessaria flessibilità operativa delle stesse. Con il medesimo decreto sono definite le modalità attuative attraverso cui il Ministero degli affari esteri esercita le attività e le funzioni già attribuite al soppresso ICE dall'articolo 2 della legge 25 marzo 1997, n. 68, come nei commi successivi.
18-quater. Le linee guida e di indirizzo strategico per l'utilizzo delle relative risorse in materia di promozione ed internazionalizzazione delle imprese sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presieduta dal Ministro dello sviluppo economico e composta, oltre che dai Ministri degli affari esteri e dell'economia e finanze o da persone dagli stessi designate, da un rappresentante, rispettivamente, di R.ETE. Imprese Italia, della Confederazione generale dell'industria italiana, e della Associazione bancaria italiana. I poteri di Indirizzo e vigilanza in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese sono esercitati dal Ministero dello sviluppo economico.
18-quinquies. Per lo svolgimento dei compiti di assistenza operativa alle imprese italiane all'estero, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, è istituita l'Agenzia per la promozione degli scambi. All'Agenzia è trasferita una quota delle risorse di cui al Fondo indicato al comma 18, da determinarsi annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.
L'Agenzia svolge, in particolare, i compiti e le funzioni, di seguito riportati:
a) assistenza e consulenza all'internazionalizzazione delle imprese;
b) servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale;
c) promozione della formazione manageriale, professionale e tecnica dei quadri italiani e stranieri che operano per l'internazionalizzazione delle imprese;
d) assistenza e la consulenza alle aziende commerciali che operano nell'import e nell'export.

18-sexies. L'Agenzia, disciplinata, per quanto non previsto dal presente articolo, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministero dello Sviluppo economico che annualmente relaziona al Parlamento sull'attività. Per l'esercizio della funzione di vigilanza, il Ministro si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
18-septies. Sono organi dell'Agenzia il direttore e il Consiglio d'Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal direttore, che lo presiede, e da otto componenti designati rispettivamente: due dal Ministro dello sviluppo economico, uno ciascuno dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'economia e delle finanze, da Rete Imprese Italia, dalla Confederazione generale dell'industria italiana e dalla Associazione bancaria italiana. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico e dura in carica tre anni. I membri del Consiglio d'amministrazione durano in carica tre anni. L'Agenzia provvede all'organizzazione delle proprie strutture e della rete estera.
18-octies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, si provvede alla individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti al Ministero degli affari esteri, nonché alla rideterminazione delle dotazioni organiche, le risorse umane, strumentali e finanziarie non oggetto di tale decreto sono definitiva mente acquisite al Ministero dello sviluppo economico. Con autonomo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato nei successivi trenta giorni si provvede a rideterminare le dotazioni organiche in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito a tale ultimo ministero.
18-novies. Nelle more dell'adozione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sono fatti salvi gli atti relativi al rapporti giuridici già facenti capo all'ICE, per i quali devono intendersi autorizzati i pagamenti a fronte di obbligazioni già assunte. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 18-octies con i quali sono in particolare individuate le articolazioni del Ministero degli affari esteri necessarie all'esercizio delle funzioni e all'assolvimento dei compiti trasferiti e alla costituzione dell'Agenzia, le attività relative all'ordinaria amministrazione già facenti capo all'ICE continuano ad essere svolte presso le sedi e con gli uffici già a tal fine utilizzati.
Per garantire la continuità dei rapporti che facevano capo all'ICE e la correttezza dei pagamenti, il Ministro degli affari esteri nomina un dirigente per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione.
18-decies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica».