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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.7. in Assemblea riferita al C. 4612

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/09/2011  [ apri ]
4.7.

Sostituire i commi da 1 a 7 con i seguenti:
1. Gli enti locali gestiscono i servizi pubblici locali a rilevanza economica secondo criteri di economicità ed efficienza conformandosi ai principi e alle norme dell'ordinamento dell'Unione europea. Conseguentemente la gestione dei predetti servizi può avvenire: a) attraverso il modello in house mediante affidamento della gestione ad un organismo pubblico sul quale - a termini della normativa e giurisprudenza comunitaria - l'ente locale affidatario eserciti un controllo diretto analogo a quello da esso esercitato sulle proprie strutture interne con conseguente esclusione dell'affidamento a società sotto qualsiasi forma costituite; b) mediante l'affidamento della gestione a imprenditori o società in qualsiasi forma costituite identificati mediante procedura competitiva. In tali casi si applicano i commi 9, 10, 11 del presente articolo.
2. In tutti i casi di cui alle precedenti lettere a) e b) si applicano i commi da 18 a 26 del presente articolo.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
35-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2013, al fine di evitare che le inefficienze e le diseconomie della gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica siano finanziate mediante ricorso all'imposizione locale con conseguente aggravio tributario a carico dei contribuenti, le imposte, tasse e addizionali previste dagli articoli 4, 5, e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 possono essere introdotte esclusivamente dagli enti locali che abbiano proceduto all'affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica mediante procedura competitiva. Gli aumenti tariffari dei servizi pubblici locali, qualora siano gestiti mediante il modello in house, possono essere deliberati dagli enti locali solo nei casi in cui il sistema tariffario sia regolato da un organismo o autorità indipendente.