Sostituire il comma 5, con il seguente:
5. L'accesso alle professioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma quinto, della Costituzione è libero e non può essere assoggettato a restrizioni numeriche o territoriali. Gli ordini professionali si organizzano secondo principi di autonomia, assicurano la formazione e l'aggiornamento permanente degli iscritti, tutelano il diritto del cliente a fruire di prestazioni di adeguato standard professionale e di assicurazione nei confronti dei danni potenzialmente derivanti dall'imperizia del professionista, vigilano sul rispetto delle regole deontologiche. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere favorevole dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministro della giustizia con proprio decreto da adottare d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, emana norme volte a garantire, nelle diverse professioni, l'effettività dei suddetti principi, nonché le modalità di remunerazione e di durata del tirocinio, la forma di impiego dei giovani professionisti tale da assicurare tutela dei diritti ed equità dei compensi, possibilità di istituire società di professionisti.