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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.016. in Assemblea riferita al C. 4612

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/09/2011  [ apri ]
3.016.
(inammissibile limitatamente al comma 2)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le condizioni economiche di assegnazione tramite gara delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, in esito alla risoluzione delle procedure di infrazione dell'Unione europea nei confronti dell'Italia per alcune norme del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Le condizioni di gara mirano ad assicurare la massima valorizzazione economica delle frequenze da assegnare.
2. Le risorse rivenienti dall'attuazione del comma 1 sono interamente destinate a garantire la copertura della quota nazionale di finanziamento dei fondi strutturali europei.