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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.9. in Assemblea riferita al C. 4612

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/09/2011  [ apri ]
2.9.
(inammissibile limitatamente al comma 3-quater e alla parte consequenziale)

Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. All'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento».
3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2012, la misura del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinata, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando l'aliquota unica al 20 per cento delle somme giocate.
3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 31 dicembre 2011, su proposta del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. L'attuazione delle disposizioni del presente comma deve assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.
3-quater. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 3 a 3-ter sono attribuite per 880 milioni di euro a decorrere dal 2012 alle finalità di cui all'articolo 12-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - (Soppressione dei ticket per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale). - 1. All'articolo 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «per l'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014»;
b) le parole: «105 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.883 milioni di euro»;
c) le parole: «al periodo compreso tra il 1o giugno 2011 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «al periodo compreso tra il 1o giugno ed il 31 dicembre 2011 ed agli anni 2012, 2013 e 2014»;
d) l'ultimo periodo è soppresso.