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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.21. in Assemblea riferita al C. 4612

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/09/2011  [ apri ]
2.21.

Sostituire comma 4 con i seguenti:

4. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «2.500 euro» sono sostituite delle seguenti: «1.000 euro»;
b) al comma 5, le parole: «2.500 euro» sono sostituite delle seguenti: «1.000 euro»;
c) al comma 8, le parole: «2.500 euro» sono sostituite delle seguenti: « 1.000 euro»;
d) al comma 12, le parole: «2.500 euro» sono sostituite delle seguenti: «1.000 euro»;
e) al comma 13, le parole: «2.500 euro» sono sostituite delle seguenti: «1.000 euro».

4.1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n, 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
«I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro».

4.2. Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è abrogato.
4.3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui ai commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, riacquistano efficacia.
4.4. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, alle attività finanziarie e patrimoniali, oggetto di rimpatrio o regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si applica una imposta patrimoniale straordinaria, pari al 15 per cento del valore, al 31 luglio 2011, delle attività regolarizzate o rimpatriate, che deve essere versata entro il 30 aprile 2012. Gli intermediari che sono intervenuti nella regolarizzazione o rimpatrio di cui al precedente periodo sono autorizzati a prelevare, a titolo d'acconto dell'imposta dovuta ed a carico delle attività regolarizzate o rimpatriate, anche mediante atti dispositivi sulle stesse, un importo pari al 15 per cento del valore delle attività medesime quale risulta dalla dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 13-bis del citato decreto. In alternativa, il soggetto che ha effettuato il rimpatrio o la regolarizzazione può mettere a disposizione dell'intermediario l'importo corrispondente. Se il prelievo non può essere effettuato, in tutto o in parte, per carenza di disponibilità delle attività oggetto di regolarizzazione o rimpatrio e il contribuente non mette a disposizione la relativa provvista, l'intermediario è tenuto a darne comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente indicando gli estremi identificativi del soggetto interessato e trasmettendo, nel contempo, tutti i dati relativi alla dichiarazione riservata. L'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, dell'imposta straordinaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a carico del soggetto identificato dall'intermediario. Il contribuente può ottenere l'abbattimento ovvero il rimborso dell'eventuale maggiore imposta prelevata presentando, entro il 30 aprile 2012, la dichiarazione, prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'ultimo periodo, dalla quale risulti l'effettivo valore, al 31 luglio 2011, se minore, delle attività regolarizzate o rimpatriate, nonché i soggetti, società o enti cui siano state trasferite le predette attività a seguito di atto di donazione o per causa di morte. Il contribuente, per beneficiare del regime della riservatezza, può avvalersi della facoltà di non presentare la dichiarazione di cui al precedente periodo; in tal caso, il prelievo regolarmente operato dall'intermediario si considera effettuato a titolo d'imposta. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta straordinaria di cui al primo periodo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Chiunque non versa, entro i termini previsti, l'imposta sostitutiva per un ammontare superiore a centomila euro o presenta la predetta dichiarazione con valori alterati così da produrre un corrispondente abbattimento della relativa imposta è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 novembre 2011, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
4.5. L'Agenzia delle entrate, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, provvede all'avvio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, ad una ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia delle entrate provvede, altresì, ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati, anche mediante l'invio di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.
4.6. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.
4.7. In ogni caso, i soggetti interessati che non effettuano il pagamento entro i termini previsti dal comma 4.5 sono fatti oggetto di accertamento relativamente ai due periodi d'imposta precedenti a quello in corso.
4.8. In esecuzione della sentenza 17 luglio 2008 della Corte di giustizia dell'Unione europea e a seguito degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 25 luglio 2011 in materia di raddoppio dei termini di decadenza per gli accertamenti ai fini delle imposte dirette e dell'Iva in presenza di fattispecie aventi rilevanza penale, entro il 31 dicembre 2011 l'Agenzia delle entrate è tenuta a procedere alla notifica di un avviso di accertamento ai fini dell'Iva, limitatamente all'anno 2002, ai soggetti già aderenti al condono di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Gli importi corrisposti ai sensi della predetta disposizione sono scomputati in sede di calcolo della maggiore imposta dovuta, a titolo di ripetizione dell'imposta illegittimamente riscossa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione della presente disposizione, nonché le modalità e i termini per la rateizzazione dei pagamenti entro e non oltre i dieci periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, sopprimere i commi da 36-bis a 36-quater.