stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.102. in Assemblea riferita al C. 4612

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/09/2011  [ apri ]
2.102.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Per favorire la realizzazione degli obiettivi individuati dal presente provvedimento, per gli anni di imposta 2011, 2012 e 2013, sui patrimoni mobiliari ed immobiliari è dovuta una imposta così determinata:
a) 0,3 per cento del valore dei patrimoni mobiliari e immobiliari per la parte eccedente i 6 milioni di euro fino 10 milioni di euro;
b) 0,5 per cento del valore dei patrimoni mobiliari e immobiliari per la parte eccedente i 10 milioni di euro fino a 15 milioni di euro;
c) 0,7 per cento del valore dei patrimoni mobiliari e immobiliari per la parte eccedente i 15 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2011, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato.