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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.023. in Assemblea riferita al C. 4612

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/09/2011  [ apri ]
2.023.
(inammissibile limitatamente alla parte consequenziale)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. A decorrere dal 1o gennaio 2012 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.
4. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.
5. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma 4, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:
a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;
b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

6. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio individua i valori di cui al comma 4.
7. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 4 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
8. L'imposta di cui al comma 3 è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.
9. Il valore complessivo dell'imposta di cui al comma 3 è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla presente legge.
10. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro; la presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133; l'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti: «Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche», ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.
11. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture - uffici territoriali del Governo. Le prefetture - uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture - uffici territoriali del Governo. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura - ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano, inoltre, agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.
12. A decorrere dal 1o gennaio 2012 è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito «Istituto». L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:
a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
c) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);.

L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1o gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 settembre 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:
a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;
b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, composto da cinque membri e dura in carica quattro anni;
c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;
d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno del componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1o gennaio 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 31 ottobre 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 novembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

13. A decorrere dal 1o gennaio 2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dei dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1o gennaio 2012, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al presente comma. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. A decorrere dal gennaio 2012:
a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;
b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;
c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività o sovradimensionamento dell'organico.

Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi per 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

Conseguentemente, le maggiori risorse di cui all'articolo 2-bis, valutate in 7 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012, sono destinate, fino a concorrenza degli oneri, alla copertura delle seguenti disposizioni:
dopo l'articolo 7-bis, aggiungere i seguenti:
Art. 7-ter. - (Sostegno all'avvio di attività di lavoro autonomo). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le nuove attività di lavoro autonomo avviate da giovani fino a trentacinque anni di età che non siano già titolari o soci di altre società e da disoccupati di lungo periodo, come individuati dal regolamento di cui al comma 4, sono esentate dall'imposizione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'IRPEF, per i primi tre esercizi di imposta successivi a quello di avvio dell'attività.
2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
3. L'avvio e il consolidamento di attività di lavoro autonomo sono promossi con interventi di consulenza organizzativa, finanziaria e di mercato, attuati ad opera di servizi pubblici e privati accreditati, predisposti in ogni provincia sulla base di un piano e di criteri nazionali definiti d'intesa fra Stato, regioni e categorie interessate.
4. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le associazioni di categoria, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
Art. 7-quater. - (Credito d'imposta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato. Aumento del costo del lavoro a tempo determinato finalizzato al finanziamento della formazione permanente del lavoratori precari. Limiti all'utilizzo di lavoratori a tempo determinato. Sostegno al reddito del lavoratori economicamente dipendenti. Credito all'iniziativa imprenditoriale del giovani. Fondo di garanzia per l'autonomia dei giovani). - 1. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2016, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato è concesso, per il quinquennio 2011-2015, un credito d'imposta d'importo pari a euro 333 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, per la durata di tre anni dall'assunzione.
2. In caso di lavoratori rientranti nella definizione di «lavoratore svantaggiato» di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, in materia di aiuti compatibili con il mercato comune, ivi incluse le lavoratrici svantaggiate per genere ai sensi del medesimo regolamento, il credito d'imposta è concesso nella misura di euro 416 per ogni lavoratore e per ciascun mese. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 800/2002.
3. Il credito d'imposta spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
4. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 12 gennaio 2012, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
5. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
6. Il credito d'imposta spetta a condizione che:
a) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o rientrino nella definizione di «lavoratore svantaggiato» di cui al citato regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione;
b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta;
c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;
d) il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1o novembre 2010 al 31 dicembre 2010, per motivi diversi da quelli del collocamento a riposo.

7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:
a) se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2010;
b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di cinque anni, ovvero di tre anni nel caso delle piccole e medie imprese;
c) qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i lavoratori a tempo determinato e per i lavoratori e le lavoratrici che svolgono rapporti di collaborazione aventi ad oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, anche a progetto, senza vincolo di subordinazione l'aliquota contributiva per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è incrementata di un punto percentuale.
9. Un terzo dell'importo derivante dall'incremento dell'aliquota contributiva di cui al comma 8 è destinato al «Fondo per la formazione dei lavoratori a tempo determinato», a tal fine istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il finanziamento delle misure per il sostegno al reddito e il reinserimento dei medesimi lavoratori.
10. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è sostituito dal seguente:
«1. Salve le ragioni di carattere sostitutivo, è consentita l'apposizione del termine alla durata del contratto di lavoro subordinato nella misura massima del 20 per cento dei lavoratori impiegati presso lo stesso datore di lavoro, ovvero nella misura prevista dai contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a condizione che almeno il 50 per cento dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nei trentasei mesi precedenti sia stato convertito in contratti di lavoro a tempo indeterminato».

11. Nelle more della riforma in senso universalistico del sistema degli ammortizzatori sociali, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, è riconosciuta, nei soli casi di fine lavoro, una somma liquidata in un'unica soluzione, pari all'80 per cento del reddito percepito l'anno precedente, e comunque non superiore a 12.000 euro, a condizione che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito lordo non superiore a 24.000 euro e non inferiore a 2.000 euro;
b) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno;
c) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi.

12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'assicurazione del credito a valere sul Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa nella misura del 100 per cento, limitatamente ai seguenti soggetti:
a) imprese individuali il cui titolare abbia un'età non superiore a trentacinque anni e non sia già titolare d'impresa, socio o detentore di partecipazioni al capitale di altre società;
b) società cooperative o di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani in età non superiore a trentacinque anni che non siano già titolari d'impresa, soci o detentori di partecipazioni al capitale di altre società;
c) società di capitali, le cui quote di partecipazione spettino per almeno due terzi a giovani in età non superiore a trentacinque anni, che non siano già titolari d'impresa, soci o detentori di partecipazioni al capitale di altre società, e i cui organi di amministrazione siano composti per almeno i due terzi da giovani fino a trentacinque anni di età.

13. I requisiti soggettivi di cui al comma 12 devono essere posseduti alla data di richiesta dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo.
14. Allo scopo di favorire l'accesso al credito e al microcredito dei giovani di età compresa fra i diciotto e i trentacinque anni, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti spa, con la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, il fondo rotativo di garanzia per l'autonomia dei giovani, dotato di personalità giuridica, di seguito denominato «fondo», con la dotazione annuale di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, ai soggetti finanziatori di cui al comma 19.
15. Sono ammissibili alla garanzia del fondo i finanziamenti a favore di giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni per le seguenti finalità:
a) l'avvio di un'attività professionale, di lavoro autonomo o non profit, con particolare riguardo ai settori dell'innovazione tecnologica, dello sviluppo sostenibile e dei servizi d'utilità sociale;
b) il sostegno alle spese per l'iscrizione e la frequenza di corsi universitari, corsi di alta formazione artistica e musicale, corsi di specializzazione post-laurea e master, in Italia e all'estero;
c) il sostegno alle spese per la partecipazione ad attività certificate di formazione, riqualificazione ovvero orientamento professionale.

16. Sono altresì ammessi alla garanzia del fondo i finanziamenti erogati ai lavoratori a progetto iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, in relazione alle esigenze di sostegno connesse alle cadute di reddito per intermittenza o discontinuità dell'attività lavorativa.
17. I finanziamenti ammissibili alla garanzia del fondo hanno una durata non superiore a cinque anni e sono cumulabili fino ad un ammontare massimo di 25,000 euro.
18. La garanzia del fondo è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile. Per ogni operazione di finanziamento ammessa all'intervento del fondo è accantonato, a titolo di coefficiente di rischio, un importo non inferiore al 10 per cento dell'importo del finanziamento stesso.
19. La garanzia del fondo è concessa nella misura dell'80 per cento dell'esposizione sottostante al finanziamento erogato per la quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti del finanziamento concedibile. Nel caso in cui il giovane investa una quota del capitale maturato nell'ambito della dote nel progetto formativo, professionale o imprenditoriale per il quale richiede il finanziamento, la prestazione di garanzie si intende riconosciuta nella misura del 100 per cento limitatamente all'importo corrispondente a tale quota.
20. La garanzia del fondo può essere chiesta dalle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n, 385, e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico, che abbiano sottoscritto apposita convenzione, sulla base di uno schema-tipo approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
21. Le convenzioni di cui al comma 19 possono prevedere che la prestazione di garanzia del fondo si applichi anche all'emissione, da parte dei soggetti finanziatori, di prodotti finanziari destinati al risparmio delle famiglie, con tassi di rendimento vincolati e parametrati a quelli dei titoli di debito pubblico, come stabiliti ai sensi del regolamento di cui al comma 23, finalizzata alla raccolta di risorse da destinare al finanziamento dei soggetti di cui al comma 15.
22. Le modalità di apporto di ulteriori risorse al fondo da parte di fondazioni e di altri soggetti privati sono stabilite con contratti di sponsorizzazione stipulati ai sensi dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le modalità di apporto di ulteriori risorse al fondo da parte di altri soggetti pubblici sono stabilite con accordi stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
23. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, nonché le condizioni di rilascio e di operatività delle garanzie.