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Legislatura XVI

Proposta emendativa 15.01. in Assemblea riferita al C. 4612

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/09/2011  [ apri ]
15.01.
inammissibile

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. - (Disciplina delle città metropolitane) - 1. Sono funzioni fondamentali delle città metropolitane, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
a) le funzioni delle province;
b) le funzioni dei comuni ove, nell'ambito della città metropolitana, non siano esistenti enti come tali riconosciuti;
c) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
d) l'azione sussidiaria e il coordinamento tecnico-amministrativo dei comuni;
e) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
f) la mobilità e la viabilità metropolitane;
g) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;
h) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

2. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, o esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.
3. Gli organi della città metropolitana sono il sindaco metropolitano, la giunta e il consiglio della città metropolitana, così come previsti dal comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il sindaco metropolitano nomina e revoca i componenti della giunta secondo quanto stabilito dall'articolo 46 del medesimo decreto legislativo.
4. Il sindaco e il consiglio della città metropolitana, salvo che lo statuto metropolitano non disponga diversamente sulla base del comma 3 del presente articolo, sono eletti a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il numero e la delimitazione territoriale dei collegi uninominali previsti dall'articolo 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono determinati dalla legge salvo che non siano diversamente disciplinati dallo statuto. Lo statuto della città metropolitana, in alternativa al sistema di cui ai periodo precedente, può prevedere che il sindaco metropolitano sia scelto tra i sindaci dei comuni che ne fanno parte, e che gli altri organi siano formati da componenti degli organi dei comuni stessi, garantendo nel consiglio la rappresentanza delle minoranze. Le indennità di funzione previste per amministratori delle città metropolitane e amministratori comunali non sono tra loro cumulabili.