Sostituirlo con il seguente:
Art. 12. - 1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 603-bis. - (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assume, impiega o comunque utilizza una persona o ne organizza l'attività lavorativa con violenza, minaccia inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità ovvero mediante la dazione o la promessa a chi ha autorità sulla persona di denaro o altri vantaggi, costringendola a prestazioni lavorative che ne comportano grave sfruttamento, è punito con la reclusione da tre a otto anni e la multa da 2000 a 8.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque svolge attività di intermediazione al lavoro o comunque recluta, avvia o destina al lavoro presso altri manodopera, da utilizzare ed effettivamente impiegata nelle condizioni di sfruttamento di cui al comma 1.
Costituiscono indice di grave sfruttamento, anche separatamente valutabili, ai fini dei commi i e 2 una o più delle seguenti circostanze:
a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
b) la grave, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo giornaliero e settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
c) la sussistenza di gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative degradanti.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto riguarda più di tre persone ovvero minori in età non lavorativa ovvero stranieri irregolarmente presenti nel territorio dello Stato ovvero se i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
«Art. 603-ter - (Pene accessorie). - La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti. La condanna per i medesimi delitti importa altresì l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento per un periodo di due anni, aumentata a cinque anni quando il fatto è commesso da soggetto al quale sia stata applicata la recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3)».
2. All'articolo 416, comma 6, del codice penale sostituire le parole: «e 602» con le seguenti: «, 602 e 603-bis».
3. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602,» sono inserite le seguenti: «603-bis,».