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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.83. in Assemblea riferita al C. 4612

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/09/2011  [ apri ]
1.83.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Per l'anno 2012, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, limitatamente agli enti locali virtuosi che hanno rispettato il Patto di stabilità per l'anno 2009, non sono considerate le spese in conto capitale complessivamente sostenute per la realizzazione di opere di pubblica utilità, per la messa in sicurezza delle scuole, per interventi a tutela dell'ambiente e messa in sicurezza del territorio e per la mobilità sostenibile.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1-ter aggiungere il seguente:
Art. 1-quater. - (Imposta sui grandi patrimoni). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.
2. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.
3. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma 2, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:
a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;
b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

4. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma 2.
5. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
6. L'imposta di cui al comma 2 è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.
7. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504.