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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.74. in Assemblea riferita al C. 4612

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/09/2011  [ apri ]
1.74.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Restano escluse dalle riduzioni disposte ai commi precedenti le risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, destinate alla realizzazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 31 ottobre 2011 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture - uffici territoriali del Governo.
5-ter. Le prefetture - uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.
5-quater. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture - uffici territoriali del Governo.
5-quinquies. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.
5-sexies. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.
5-septies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.
5-octies. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011.