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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1-ter.02. in Assemblea riferita al C. 4612

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/09/2011  [ apri ]
1-ter.02.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater. - (Modifiche alla normativa in materia di notifiche di atti nel procedimento civile). - 1. Ai fini della riduzione della spesa pubblica e per ragioni di migliore organizzazione del servizio di giustizia, al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 133, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
«Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma ed entro cinque giorni ne dà notizia, preferibilmente a mezzo posta elettronica certificata, secondo quanto previsto dall'articolo 135-bis, alle parti che si sono costituite. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere l'avviso.
Ove per qualunque motivo non si potesse procedere con le modalità di cui al precedente comma, il cancelliere dà notizia del deposito della sentenza alle parti che si sono costituite mediante biglietto contenente il dispositivo»;
b) all'articolo 134, il comma terzo è sostituito dal seguente:
«L'avviso di cui al secondo comma va preferibilmente effettuato a mezzo posta elettronica certificata, secondo quanto previsto dall'articolo 135-bis. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui dichiara di volere ricevere l'avviso»;
c) dopo l'articolo 135, è aggiunto il seguente:
«Art. 135-bis. - (Comunicazioni e notificazioni). - Tutte le comunicazioni e le notificazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti costituite, al consulente ed agli altri ausiliari del giudice sono effettuate dalla cancelleria del giudice a mezzo posta elettronica certificata, utilizzando a tal fine gli indirizzi di posta elettronica predisposti e forniti dal Ministero della Giustizia e dai consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte di appello.
Le comunicazioni e le notificazioni a mezzo posta elettronica si intendono notificati al momento della ricezione da parte dell'ufficio notificatore della ricevuta di consegna dell'atto da parte del sistema informatico.
In caso di notificazione a mezzo di posta elettronica certificata, la copia della comunicazione inviata e della ricevuta di consegna dell'atto prendono luogo della relazione di notificazione»;
d) all'articolo 136, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
«Il cancelliere, ove le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice ed ai testimoni non possano essere effettuate a mezzo di posta elettronica certificata, provvede con biglietto di cancelleria in carta non bollata.
Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica»;
e) all'articolo 137, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Le notificazioni, quando non sono eseguite a mezzo di posta elettronica certificata, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere»;
f) l'articolo 170 è sostituito dal seguente:
«Art. 170. - Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno, a mezzo di posta elettronica certificata, al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti. Si applicano, in quanto compatibili, i commi secondo e terzo dell'articolo 135-bis.
Se il procuratore è costituito per più parti è sufficiente una sola comunicazione o notificazione a mezzo di posta elettronica certificata. Ove non sia possibile l'uso della posta elettronica certificata, è sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto.
Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente, ove non sia possibile effettuarle a mezzo di posta elettronica certificata, si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.
Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante posta elettronica certificata. Si applicano, in quanto compatibili, i commi secondo e terzo dell'articolo 135-bis. Ove, per qualunque motivo, non sia possibile l'uso della posta elettronica certificata, la comunicazione avviene mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione a mezzo ufficiale giudiziario o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore»;
g) all'articolo 368, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
«Il decreto è notificato alle parti ed al procuratore della repubblica presso il tribunale, se la causa pende davanti a questo, oppure al procuratore generale presso la corte d'appello, se pende davanti alla corte, a mezzo posta elettronica certificata, ovvero, ove non sia possibile, a mezzo ufficiale giudiziario. Si applicano, in quanto compatibili, i commi secondo e terzo dell'articolo 135-bis.
Il pubblico ministero comunica a mezzo posta elettronica certificata il decreto del prefetto al capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale pende la causa. Il capo dell'ufficio giudiziario sospende il procedimento con decreto che è notificato alle parti a cura del pubblico ministero a mezzo di posta elettronica certificata entro dieci giorni dalla sua pronuncia, sotto pena di decadenza della richiesta. Si applicano, in quanto compatibili, i commi secondo e terzo dell'articolo 135-bis»;
h) l'articolo 489 è sostituito dal seguente:
«Art. 489. - Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti ed ai creditori intervenuti si fanno a mezzo di posta elettronica certificata, secondo quanto disposto dall'articolo 170. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 135-bis.
Ove per qualunque motivo non sia possibile l'uso della posta elettronica certificata, le notificazioni e le comunicazione ai creditori pignoranti ed ai creditori intervenuti si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto, rispettivamente, nell'atto di precetto e nella domanda di intervento.
In mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio le notificazioni possono farsi presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione»;
i) al primo comma dell'articolo 645, dopo le parole «con atto di citazione notificato al ricorrente» sono aggiunte le seguenti: «a mezzo di posta elettronica certificata. Si applicano, in quanto compatibili, i commi secondo e terzo dell'articolo 135-bis. Ove non sia possibile l'uso della posta elettronica certificata l'opposizione è proposta con atto di citazione notificato al ricorrente».

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della giustizia, con propri decreti, sentiti il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed i consigli dell'ordine forense, stabilisce i criteri di applicazione ed esecuzione dei sistemi di posta certificata, fissando le regole tecniche del servizio di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata, ai fini di quanto previsto dal comma 1. A tal fine, con i medesimi decreti sono definite le modalità di collaborazione con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e di ogni altra collaborazione ritenuta utile.
3. Entro il medesimo termine di cui al comma 2, con decreto dei Ministri della giustizia e della difesa, sono stabiliti i criteri di applicazione ed esecuzione dei sistemi di posta certificata previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera f).
4. Il Ministro della giustizia adotta le opportune iniziative al fine di sollecitare tutte le pubbliche amministrazioni alla conclusione di protocolli d'intesa ed alla emanazione di regole tecniche per la predisposizione di sistemi di posta certificata, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente articolo.
5. Per quanto previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
6. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 2, i consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte di appello predispongono i sistemi informatici di posta certificata previsti dal presente articolo, in esecuzione dei predetti decreti ed applicando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
7. Ogni avvocato iscritto all'albo professionale riceve, all'atto dell'iscrizione, un indirizzo di posta elettronica certificata, gestito dal consiglio dell'ordine forense, ai fini previsti dal presente articolo. Il consiglio dell'ordine forense cura il regolare funzionamento del sistema di posta elettronica certificata, predisponendo tutte le cautele volte alla corretta e sicura esecuzione delle connesse attività.
8. Le modifiche al codice di procedura civile introdotte dal comma 1 del presente articolo, relative alle notificazioni effettuate a mezzo di posta elettronica certificata, entrano in vigore dopo la data di entrata in vigore dei decreti previsti dal comma 2, e decorso il termine previsto dal comma 3.
9. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.