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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.01.  nelle commissioni riunite III-IV in sede referente riferita al C. 4551

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/07/2011  [ apri ]
4.01.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.

1. A seguito degli eventi bellici verificatisi in Libia, è disposta a cura del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro degli affari esteri una ricognizione delle società italiane e delle persone fisiche coinvolte nella crisi socio-politica sviluppatasi in quel Paese: la ricognizione prende in esame la posizione delle persone fisiche e giuridiche che hanno dovuto interrompere le proprie attività con abbandono dei siti e degli impianti e conseguente rimpatrio delle maestranze a partire dal mese di febbraio dell'anno 2011. La ricognizione stima i danni riferiti a cantieri e stabilimenti abbandonati, gli oneri per mancati pagamenti di crediti maturati, gli impegni doganali fiscali e contributivi non assolti per causa di forze maggiore e le spese sostenute per il periodo di inattività, ivi comprese quelle del personale forzatamente inattivo.
2. Con successivo provvedimento da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, a valere sulle risorse finanziarie previste dall'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, non impegnate per le finalità della medesima legge, determina i rimborsi a favore delle persone fisiche e giuridiche interessate dalla presente norma fissando i criteri per la documentazione dei danni subiti, le modalità di richiesta dei risarcimenti e la ripartizione tra i soggetti interessati, nel limite delle risorse disponibili e verificando le eventuali coperture assicurative esistenti.
3. Il provvedimento di cui al comma 2 può prevedere, nel limite delle medesime risorse, la sospensione temporale delle obbligazioni fiscali dei soggetti coinvolti per la quota parte riferita alle attività in Libia nonché per gli impegni doganali riferibili ad operazioni verso la Libia fino alla normalizzazione dei rapporti tra l'Italia e la Libia.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a stipulare un'apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana per favorire la sospensione delle azioni legali riferite a richieste di rientro per finanziamenti, mutui bancari ed ipotecari di qualsiasi genere e natura, fidi e finanziamenti specifici per le attività svolte in Libia erogati da istituti bancari.