Sostituire gli articoli 6 e 7 con il seguente:
Art. 6.
(Acquisizione delle valutazioni di altri soggetti ed organismi).
1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni la Commissione acquisisce le valutazioni, anche attraverso consultazioni periodiche e secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 3, comma 8, dei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, dell'Unione delle province d'Italia, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni non governative, delle organizzazioni sindacali, dei garanti regionali dei diritti dei detenuti, comunque denominati, nonché di studiosi ed esperti dei diritti umani.
2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica