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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.100. in I Commissione in sede referente riferita al C. 4534

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/03/2012  [ apri ]
2.100.
approvato

Al comma 7, dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti:, e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 12, comma 1.

Conseguentemente:
al medesimo comma 7 sopprimere le seguenti parole: Agli altri due componenti compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al Presidente;
dopo il comma 7 inserire il seguente:
7-bis. Agli altri due componenti compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al Presidente.
all'articolo 8, commi 1 e 2, dopo le parole: può avvalersi, aggiungere le seguenti: , senza oneri finanziari,;
all'articolo 12, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, commi 7 e 7-bis, pari, rispettivamente, a euro 200.000 e a euro 266.600 a decorrere dall'anno 2012, si provvede, a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Il Relatore