Sostituirlo con il seguente:
Art. 12.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 741.174,50 per l'anno 2012 e a euro 1.322.349,00 a decorrere dall'anno 2013, si provvede, a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.