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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.100. in I Commissione in sede referente riferita al C. 4534

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/03/2012  [ apri ]
6.100.
approvato

Sostituire gli articoli 6 e 7 con il seguente:

Art. 6.
(Acquisizione delle valutazioni di altri soggetti ed organismi).

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni la Commissione acquisisce le valutazioni, anche attraverso consultazioni periodiche e secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 3, comma 8, dei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, dell'Unione delle province d'Italia, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni non governative, delle organizzazioni sindacali, dei garanti regionali dei diritti dei detenuti, comunque denominati, nonché di studiosi ed esperti dei diritti umani.
2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica

Il Relatore