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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.100. in I Commissione in sede referente riferita al C. 4534

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/03/2012  [ apri ]
5.100. (nuova formulazione)
approvato

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Ufficio della Commissione).

1. La Commissione si avvale, per l'espletamento delle proprie funzioni, di un proprio ufficio appositamente istituito, la cui composizione è fissata nel numero massimo di dieci unità, di cui sette funzionari esperti e tre fra amministrativi e tecnici. Il numero di dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando obbligatorio ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, non potrà superare la metà dei componenti di tale ufficio. Il servizio presso l'ufficio della Commissione è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. All'atto del collocamento fuori ruolo e per la durata del medesimo vengono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza i posti in dotazione organica lasciati vacanti.
2. Nell'ambito dell'ufficio è selezionato un direttore nominato dalla Commissione su proposta del Presidente, per un periodo corrispondente alla durata in carica della Commissione. Il compenso del direttore non può comunque essere superiore alla metà dell'indennità di funzione spettante al Presidente della Commissione, ai sensi dell'articolo 2, comma 7.
3. All'ufficio della Commissione, al fine di garantire la responsabilità e l'autonomia, si applicano i princìpi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i princìpi di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

4. Il direttore ed il personale in servizio presso l'ufficio della Commissione rispondono esclusivamente alla Commissione.

Il Relatore