Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dei restanti articoli della presente legge, pari a euro 1.190.150 a decorrere dall'anno 2012, si provvede, a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.