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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.100. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2012  [ apri ]
5.100.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Ufficio della Commissione).

1. La Commissione si avvale, per l'espletamento delle proprie funzioni, di un proprio ufficio, appositamente istituito, composto, ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di nove unità, di cui sei funzionari esperti e tre fra amministrativi e tecnici. Il servizio presso l'ufficio della Commissione è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. All'atto del collocamento fuori ruolo e per la durata del medesimo vengono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza i posti in dotazione organica lasciati vacanti.
2. A capo dell'Ufficio è posto un direttore nominato dalla Commissione su proposta del Presidente, per un periodo corrispondente alla durata in carica della Commissione. Le funzioni del direttore sono individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 8.
3. L'incarico di direttore può essere conferito a personale dipendente di altra pubblica amministrazione con contratto di diritto privato collocato per il periodo di durata dell'incarico in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in possesso dei requisiti professionali ivi indicati. Il compenso del direttore non può comunque essere superiore alla metà dell'indennità di funzione spettante al Presidente della Commissione, ai sensi dell'articolo 2, comma 7.
4. All'ufficio della Commissione, al fine di garantire la responsabilità e l'autonomia, si applicano i princìpi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i princìpi di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
5. Il direttore ed il personale in servizio presso l'ufficio della Commissione rispondono esclusivamente alla Commissione.

Il Relatore