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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.7. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/11/2011  [ apri ]
3.7.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione può liberamente visitare, verificare e accedere ai luoghi ove possano prodursi limitazione, violazione o rischio di violazione dei diritti umani. Per le medesime finalità, la Commissione può effettuare visite, accessi e verifiche presso le strutture indicate all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, all'articolo 20 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, e all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Le amministrazioni pubbliche responsabili delle strutture oggetto di visite, accessi e verifiche e, ove necessario, altri organi dello Stato, collaborano con la Commissione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.