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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.06. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 4480

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/07/2011  [ apri ]
1.06.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Esercizio di funzioni per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti e disposizioni in materia di relative entrate tributarie e tariffarie).

1. I Comuni della Campania, singolarmente o in forma associata, esercitano le funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani con le modalità previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, come modificata dalla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2.
2. Nella fase transitoria fino all'approvazione del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti prosegue l'attuale gestione delle esistenti dotazioni impiantistiche d'interesse sovra comunale. In situazioni di gravi e perduranti criticità nell'afflusso dei rifiuti agli impianti STIR, per il tempo occorrente al ripristino del regolare funzionamento di detti impianti, i Comuni della regione sono autorizzati a conferire direttamente rifiuti urbani non pericolosi presso altri impianti di trattamento che risultino muniti delle prescritte autorizzazioni regionali ai sensi delle vigenti norme ambientali, nelle modalità di cui all'articolo 1 della presente legge.
3. I prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani sono di competenza dei Comuni della Regione Campania. Le quote di entrate afferenti segmenti del ciclo gestiti a livello sovra comunale sono trasferite agli Enti competenti per il ristoro dei relativi oneri di gestione.
4. I commi 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26, dal 1o gennaio 2012 sono abrogati».