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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.05. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 4480

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/07/2011  [ apri ]
1.05.

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di accelerare la urgente realizzazione degli impianti di termovalorizzazione di Salerno e Napoli Est e di tutte le opere ad essi strumentali e complementari, fermi restando gli atti e le procedure anche commissariali già posti in essere, il Presidente della Giunta Regionale, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, nomina un Commissario straordinario, per la durata di mesi diciotto, anche tra gli organi dell'Amministrazione provinciale interessata, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Sentiti gli Enti locali e le Amministrazioni interessate, che devono esprimersi nel termine di sette giorni dalla richiesta, il Commissario straordinario, anche in deroga a specifiche disposizioni legislative e regolamentari in materia paesaggistico-territoriale, della difesa del suolo, igienico-sanitaria, nonché delle previsioni edilizie ed urbanistiche vigenti, e fatto salvo l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente previste dal diritto comunitario, approva il progetto definitivo che, se in deroga ai vigenti strumenti urbanistici e ai piani di settore, costituisce variante degli stessi e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione.
3. Il Commissario straordinario, in deroga alle disposizioni in tema di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 152/2006, nonché alla legislazione regionale in materia, per la realizzazione e messa in esercizio degli impianti indìce apposita conferenza dei servizi, che è tenuta a rilasciare i prescritti pareri entro e non oltre quindici giorni dalla convocazione.
4. Qualora in conferenza dei servizi i pareri non siano acquisiti nel termine assegnato, ovvero i pareri risultino negativi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, si esprime definitivamente entro i sette giorni successivi.
5. Il Commissario straordinario è competente ad individuare le misure occorrenti, anche di carattere straordinario, per assicurare la protezione, la realizzazione e l'efficace gestione degli impianti, dei siti, delle aree e delle sedi degli uffici.
6. Gli impianti di termovalorizzazione di Salerno e Napoli Est, nonché le opere ad essi strumentali e complementari, sono opere di interesse statale e strategico-nazionale, anche ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.
7. Al fine di assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative occorrenti per l'urgente realizzazione degli impianti di termovalorizzazione, il Commissario straordinario è assistito, ove necessario, dalla forza pubblica ed a tale fine le autorità di pubblica sicurezza e le altre autorità competenti garantiscono piena attuazione alle determinazioni del Commissario medesimo.

8. Per quanto non diversamente regolato dalla presente legge, resta ferma la disciplina dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto legislativo 196/2010».