Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di favorire l'effettivo sviluppo del mercato dell'energia elettrica prodotta da fonti realmente rinnovabili, a partire dal 1o gennaio 2012, gli incentivi previsti dalla delibera CIP del 29 aprile 1992 non sono più riconosciuti per la realizzazione ed il funzionamento degli impianti di termovalorizzazione dei rifiuti. Di conseguenza, i costi connessi all'attività di termovalorizzazione rientrano nell'ambito dell'attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti e sono posti a carico dell'utenza.