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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.52. in Assemblea riferita al C. 4480

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/07/2011  [ apri ]
1.52.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Allo scopo di garantire l'adozione urgente di misure risolutive della gravissima situazione che si è determinata nella regione Campania, anche sotto il profilo igienico-sanitario, a causa dell'accumulo di ingenti quantitativi di rifiuti in siti di stoccaggio, impianti di trattamento e luoghi pubblici, è deliberato, entro tre giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza nella gestione dei rifiuti della regione Campania fino al 31 dicembre 2011. Tale deliberazione è volta prioritariamente ad impegnare tutte le regioni italiane, in ragione della rispettiva capacità di accoglimento dei rifiuti, alla piena collaborazione con la regione Campania per il superamento della grave emergenza in atto.
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, la delibera dichiarativa dello stato d'emergenza promuove anche una seduta straordinaria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzata, anche sulla scorta delle intese già intercorse, all'approvazione di un accordo quadro interregionale che impegni tutte le regioni italiane per lo smaltimento in ambito extraregionale dei rifiuti provenienti dalla regione Campania, considerando le potenzialità di ogni singola regione in relazione alla propria dotazione impiantistica e secondo criteri di perequazione ambientale. L'accordo quadro di cui al presente comma definisce:
a) caratteristiche ed entità dei rifiuti conferibili nei territori delle diverse regioni, limitatamente alla durata della fase emergenziale;
b) un protocollo standard cui devono uniformarsi, anche a modifica delle intese già intercorse, i singoli accordi operativi fra la regione Campania e le altre regioni italiane, contenente, tra l'altro, le norme tecniche sulle modalità di controllo e trasporto dei rifiuti conferibili, ai fini di tutela ambientale dei territori interessati dai previsti flussi e conferimenti.

1-ter. Negli affidamenti e nell'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture finalizzati a fronteggiare l'emergenza non sono consentite deroghe all'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e deve essere garantita la rotazione dei soggetti affidatari.