Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Dal 1o gennaio 2012, le attività di raccolta, di spazzamento, di trasporto, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti nonché quelle di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata, possono essere gestite dai comuni della regione Campania, singoli o associati, qualora i medesimi comuni, con deliberazione dei rispettivi consigli, da adottare entro 90 giorni, manifestano tale volontà.