Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il maggior conferimento dei rifiuti trasferiti negli impianti di smaltimento o in quelli di trattamento o recupero, anche ai fini di produzione di energia, non deve prevedere alcuna variazione dei prezzi praticati sul territorio ove è ubicato l'impianto, da parte del soggetto proprietario dell'impianto di destinazione.