Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: I comuni campani sopra i 100 mila abitanti, o le province per tramite delle loro società provinciali, possono concordare i flussi extraregionali per il trasferimento dei rifiuti con le regioni, i comuni o i detentori di impianti di smaltimento siti in altre regioni, ottenendo obbligatoriamente a tal fine il nulla osta dal soggetto ricevente, effettuando comunque la necessaria preventiva comunicazione alle regioni interessate, allo scopo di permettere il controllo e la verifica degli accordi intercorsi.