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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.07. in Assemblea riferita al C. 4480

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/07/2011  [ apri ]
1.07.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Gli impianti e le opere strumentali connesse, destinati al recupero, alla produzione ed alla fornitura di energia, mediante trattamenti termici di rifiuti, nella regione Campania, sono opere di interesse strategico nazionale.
2. A tal fine, fermi restando gli atti e le procedure già posti in essere ed i commissari, già nominati, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, il Presidente della giunta regionale, di intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, nomina un commissario straordinario, per il termine di dodici mesi, anche tra figure istituzionali del territorio provinciale, per l'urgente realizzazione di tali impianti.
3. Il commissario straordinario, sentiti gli enti locali e le amministrazioni interessate, che devono esprimere parere nel termine di sette giorni dalla richiesta, approva i progetti di pubblica utilità, anche in variante agli strumenti urbanistici ed ai piani di settore, assumendo tutte le determinazioni necessarie, per l'acquisizione delle relative aree.
4. Il commissario straordinario, in deroga alle disposizioni in tema di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla legislazione regionale in materia, per la realizzazione, apertura ed esercizio degli impianti, indice una apposita conferenza di servizi, con tutte le amministrazioni interessate, che è tenuta a rilasciare i prescritti pareri, nel termine di 15 giorni.
5. Qualora la conferenza dei servizi non renda i necessari pareri nel termine previsto, ovvero i pareri risultino negativi, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente, si esprime nei successivi sette giorni.
6. Il commissario straordinario, altresì, individua le misure occorrenti, anche di carattere straordinario, di salvaguardia e di tutela, per assicurare la protezione, la realizzazione e l'efficace gestione degli impianti, dei siti, delle aree e delle sedi degli uffici, anche avvalendosi delle forze armate.
7. Per quanto non diversamente regolato dalla presente legge, resta ferma la disciplina dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1.