Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I siti da destinare a discarica nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti devono essere ubicati sempre e comunque almeno a cinque chilometri di distanza dai centri abitati e nel pieno rispetto della normativa in materia igienico-sanitaria. Una volta conseguita la completa saturazione del sito di discarica di Chiaiano (NA) si procede alla bonifica del medesimo sito ed alla contestuale preclusione dell'utilizzo delle cave limitrofe.