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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.54. in Assemblea riferita al C. 4480

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/07/2011  [ apri ]
1.54.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Al fine di garantire che nella regione Campania, dopo il 31 dicembre 2011, i conferimenti in discarica avvengano con esclusivo ricorso all'utilizzo di siti attrezzati in ambito regionale, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente della regione Campania individua i siti da attrezzare a discarica idonei a soddisfare il fabbisogno di conferimento in ambito regionale, da stimarsi su base previsionale triennale 2012-2014, avuto riguardo alle previsioni d'incremento della raccolta differenziata e delle dotazioni impiantistiche esistenti e/o attivabili nel predetto arco temporale.
2-bis. L'individuazione dei siti di cui al comma 2 è disposta in conformità alle vigenti norme ambientali di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, anche secondo criteri di perequazione ambientale fra territori, in considerazione dei carichi ambientali già sostenuti. A tale scopo sono utilizzate in via prioritaria, in attuazione della disposizione di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, nel rispetto della normativa ambientale di settore, le cave abbandonate e dismesse, individuate dal Piano regionale delle attività estrattive (P.R.A.E.) approvato con ordinanza del commissario ad acta n. 11 del 7 giugno 2006, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 27 del 19 giugno 2006.
2-ter. Ove il Presidente della regione non adempia a quanto previsto dai commi 2 e 2-bis, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'individuazione dei siti di cui ai medesimi commi, nei successivi 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
2-quater. I soggetti che agiscono nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi da 2 a 2-ter si avvalgono delle procedure in deroga di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, nonché, per l'esecuzione urgente degli interventi di sistemazione dei siti, delle deroghe a tal fine occorrenti fra quelle indicate dall'articolo 18 del citato decreto-legge n. 90 del 2008.
2-quinquies. In ogni caso negli affidamenti e nell'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture di cui ai commi da 2 a 2-quater non sono consentite deroghe all'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e deve essere garantita la rotazione dei soggetti affidatari.