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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.66. in Assemblea riferita al C. 4449-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/07/2011  [ apri ]
3.66.

Al comma 1, lettera c), numero 6) sostituire il capoverso comma 5.2, con il seguente:
«5.2. Il questore può disporre altresì una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure sono adottate con provvedimento motivato che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il tribunale della libertà è competente sull'impugnazione dei decreti del giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro».