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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.24. in Assemblea riferita al C. 4449-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/07/2011  [ apri ]
3.24.

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso articolo 14-ter, aggiungere il seguente:
«Art. 14-quater. - (Rinvio dell'allontanamento). - 1. Il questore della provincia in cui lo straniero si trova dispone il rinvio dell'allontanamento dal territorio dello Stato dello straniero espulso o respinto; è rinviato, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, qualora nelle circostanze specifiche in cui si trova lo straniero si verifichi una delle seguenti situazioni:
a) l'allontanamento dello straniero può in concreto violare il divieto di espulsione o di respingimento previsto dall'articolo 19, comma 1;
b) è stata presentata al questore domanda di revisione contro la decisione di rimpatrio e per tutta la durata del relativo procedimento;
c) l'esecuzione dell'espulsione o del respingimento è stata sospesa dal giudice competente a giudicare il ricorso giurisdizionale contro l'espulsione o il respingimento o la decisione di rimpatrio;
d) le condizioni di salute fisica o mentale dello straniero ne impediscono l'allontanamento e finché esse perdurino;
e) sussistono ragioni tecniche che impediscono l'allontanamento, come la mancanza di mezzi di trasporto o la mancanza di identificazione dello straniero.

2. Il questore comunica allo straniero il provvedimento scritto e motivato di rinvio dell'allontanamento, recante anche la durata del rinvio compresa tra gli otto giorni e i diciotto mesi nelle ipotesi indicate nelle lettere d) ed e) del comma 1, e può disporre anche contestualmente nei confronti dello straniero una delle misure previste nell'articolo 14, comma 1-bis, qualora vi sia pericolo di fuga. Contestualmente alla comunicazione del rinvio dell'allontanamento il questore rilascia allo straniero un titolo di soggiorno valido per tutto il periodo di sospensione, fino al momento in cui cessi il motivo di rinvio dell'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato ovvero il provvedimento di accompagnamento alla frontiera, di espulsione o di respingimento o la decisione di rimpatrio siano annullati o revocati.
3. Qualora l'allontanamento sia stato rinviato da più di diciotto mesi il prefetto e il questore sottopongono d'ufficio a revisione rispettivamente il provvedimento amministrativo di espulsione e la decisione di rimpatrio e li revocano se persistono le situazioni indicate nel comma 1 e lo straniero non abbia violato le misure previste nell'articolo 14, comma 1-bis, eventualmente impostegli e non vi ostano motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. In tal caso lo straniero mantiene il permesso di soggiorno che aveva ricevuto ovvero lo converte o ne ottiene uno ad altro titolo e il questore ne dà comunicazione al giudice di pace, che deve archiviare o estinguere ogni eventuale procedimento penale a suo carico per i reati previsti dall'articolo 10-bis.».