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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.5. in Assemblea riferita al C. 4449-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/07/2011  [ apri ]
3.5.

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo il capoverso comma 2-ter, aggiungere il seguente:
«2-quater. Lo straniero che si trova nelle situazioni indicate nel comma 2, lettere a) e b), è espulso dal prefetto quando nei suoi confronti il questore abbia adottato una decisione di rimpatrio. La decisione di rimpatrio è adottata soltanto se, anche sulla base degli elementi acquisti d'ufficio o pervenuti da organizzazioni internazionali o da altri soggetti o delle richieste presentate dallo stesso straniero o dal suo difensore, lo straniero non abbia i requisiti per ottenere il rilascio o il rinnovo di un qualsiasi tipo di titolo di soggiorno, inclusi quelli rilasciabili agli stranieri per i quali è previsto un divieto di espulsione, o non abbia presentato domanda di protezione internazionale, anche nelle more della formale presentazione della domanda, o non abbia i requisiti per essere ammesso a programmi di assistenza o integrazione sociale per le vittime della violenza o dello sfruttamento. Prima di adottare la decisione di rimpatrio allo straniero deve essere comunque illustrata la possibilità di essere ammesso a programmi di rimpatrio assistito. Il questore si astiene dall'adottare la decisione di rimpatrio qualora sussistano motivi umanitari o esigenze attinenti al diritto alla difesa o al diritto all'unità familiare o ad altri obblighi internazionali o comunitari o inderogabili esigenze di giustizia. La decisione di rimpatrio è revocata di diritto qualora successivamente allo straniero sia rilasciato un titolo di soggiorno. In tutti i casi in cui il questore non adotta una decisione di rimpatrio o si astiene dalla decisione di rimpatrio deve rilasciare allo straniero un titolo di soggiorno ovvero mantenere quello di cui è già titolare e ne dà comunicazione al giudice di pace, che deve archiviare o estinguere ogni eventuale procedimento penale a suo carico per i reati previsti dall'articolo 10-bis. Lo straniero può sempre presentare con atto scritto e motivato al questore la domanda di revisione o di revoca della decisione di rimpatrio. Il questore adotta la decisione di rimpatrio e di revoca della decisione, mediante atto scritto e motivato in fatto e in diritto, contenente l'indicazione dei mezzi di ricorso giurisdizionale, con una traduzione in lingua comprensibile allo straniero o, in mancanza, in una lingua a scelta dello straniero tra la lingua inglese, francese, spagnola, araba, cinese o russa. L'atto deve essere notificato o comunicato anche per le vie brevi allo straniero, che può impugnarlo di fronte al giudice di pace, anche contestualmente al ricorso contro il provvedimento di espulsione; il giudice si pronuncia sul ricorso non oltre il termine eventualmente concesso per la partenza volontaria»;