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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.3. in Assemblea riferita al C. 4449-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/07/2011  [ apri ]
3.3.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Art. 10. - (Respingimenti). - 1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato. Il respingimento alla frontiera avviene nei modi e nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell'attraversamento irregolare via terra, via mare o via aria della frontiera dello Stato e che non hanno successivamente ottenuto un titolo di soggiorno nel territorio dello Stato.
3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4, o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo, è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero. Tale disposizione si applica anche quando l'ingresso è negato allo straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorità dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano il diritto d'asilo, la presentazione delle domande di protezione internazionale, il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
5. Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria presso i valichi di frontiera.
6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dall'autorità di pubblica sicurezza.
7. Il questore dispone il respingimento ai sensi del comma 2, in luogo della decisione di rimpatrio prevista dall'articolo 13, non oltre le 96 ore successive al momento in cui la persona è stata rintracciata sul territorio dello Stato nel tentativo di eludere i controlli di frontiera e in ogni caso dopo che la persona sia stata identificata ed assistita, qualora abbia necessità di pubblico soccorso, e dopo che sia stata informata, in lingua ad essa comprensibile, della facoltà di presentare domanda di protezione internazionale. Durante tale periodo lo straniero che debba essere assistito per necessità di pubblico soccorso accede ai centri di accoglienza e a strutture di assistenza, anche temporanee, nei cui confronti il questore può predisporre forme di sorveglianza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza. In caso di allontanamento arbitrario senza giustificato motivo dal centro di accoglienza o dalla struttura di assistenza in cui è ospitato e in ogni altro caso in cui si renda irreperibile dopo essere stato fermato in occasione di un ingresso illegale nel territorio dello Stato lo straniero, dopo che sia stato nuovamente rintracciato, è espulso nei casi e nei modi previsti dall'articolo 13.
8. Il respingimento non può essere disposto nei confronti dello straniero fermato o scoperto in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera, qualora si tratti di un minore non accompagnato ovvero di persona che riceva cure urgenti ed essenziali ospedaliere o ambulatoriali o di persona che in qualsiasi modo abbia manifestato l'intenzione di presentare o abbia presentato domanda di protezione internazionale o di persona che abbia altri requisiti per ottenere un titolo di soggiorno. In tali ipotesi il questore rilascia altresì il titolo di soggiorno per il quale lo straniero abbia i requisiti e ne dà comunicazione al giudice di pace, che deve archiviare ogni procedimento penale per i reati previsti dall'articolo 10-bis che sia stato eventualmente avviato a suo carico.
9. Il provvedimento di respingimento da eseguirsi con accompagnamento alla frontiera è emanato caso per caso e deve essere sottoposto alla convalida dal giudice di pace, secondo le forme, le procedure, i termini, i limiti e le garanzie previste nei commi 3 e 5-bis dell'articolo 13, inclusa la facoltà di disporre il trattenimento temporaneo nelle more della decisione del giudice e il trattenimento disposto ai sensi dell'articolo 14, e l'accompagnamento alla frontiera non può essere eseguito prima che il respingimento e il trattenimento siano stati convalidati, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e dagli articoli 13 e 14, qualora applicabili».