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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.0200.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4434

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/04/2012  [ apri ]
8.0200.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Il servizio in posizione di fuori ruolo, o in un'altra analoga posizione, svolto dai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e dagli avvocati e procuratori dello Stato, previsto dagli ordinamenti di appartenenza, è disciplinato da uno o più decreti legislativi che il Governo è delegato ad adottare, nei termini previsti dal comma 2, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) fissare nei ruoli organici della magistratura ordinaria, amministrativa e contabile nonché dell'Avvocatura dello Stato un numero di posti per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle istituzionali, che non superi il dieci per cento delle rispettive dotazioni organiche;
b) individuare gli uffici pubblici per i quali è strettamente indispensabile che siano ricoperti da magistrati collocati fuori ruolo;
c) indicare il periodo massimo, non superiore ai cinque anni, che può essere trascorso fuori dal ruolo organico, prevedendo una disciplina transitoria, non superiore a sei mesi, per coloro che hanno già superato il limite di cinque anni in ragione di servizi prestati anche presso amministrazioni diverse precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo;
d) determinare il trattamento economico spettante al magistrato o avvocato collocato fuori ruolo in via alternativa tra quello dell'amministrazione di appartenenza e quello relativo all'incarico ricoperto fuori ruolo, regolamentando i conseguenti rapporti anche di carattere previdenziale tra le diverse amministrazioni;
e) prevedere criteri diretti ad escludere possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e quelle esercitate in ragione dell'incarico ricoperto fuori ruolo;
f) prevedere le ipotesi in cui lo svolgimento di incarichi presso altre amministrazioni determini necessariamente il collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione . Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.
3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, con il rispetto del procedimento di cui al comma 2.

Il Relatore