All'articolo 9-quinquies, comma 1, lettera a) aggiungere infine dopo le parole: 322-bis, è inserita la seguente: 323.
Conseguentemente, alla lettera b) aggiungere infine: e dopo le parole: 322-bis, è inserita la seguente: 323.
All'articolo 9, al comma 1, dopo la lettera q) è aggiunta la seguente lettera:
q-bis) dopo l'articolo 323-bis, è aggiunto il seguente articolo: «323-ter. - (Valutazione delle circostanze). - Quando si procede per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 318-bis, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del codice penale, il giudice non può dichiarare la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti ovvero l'equivalenza tra le stesse, ai sensi dell'articolo 69, commi 2 e 3, quando non vi è prova dell'integrale riparazione del danno, mediante il risarcimento di esso e mediante le restituzioni».
All'articolo 9-quinquies, comma 1, lettera a) aggiungere infine dopo le parole: 322-bis, è inserita la seguente: 323.
Conseguentemente, alla lettera b) aggiungere infine: e dopo le parole: 322-bis, è inserita la seguente: 323.
All'articolo 9, al comma 1, dopo la lettera q) è aggiunta la seguente lettera:
q-bis) dopo l'articolo 323-bis, è aggiunto il seguente articolo: «323-ter. - (Valutazione delle circostanze). - Quando si procede per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 318-bis, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del codice penale, il giudice non può dichiarare la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti ovvero l'equivalenza tra le stesse, ai sensi dell'articolo 69, commi 2 e 3, quando non vi è prova dell'integrale riparazione del danno, mediante il risarcimento di esso e mediante le restituzioni».