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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.9.500.91.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4434

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/05/2012  [ apri ]
0.9.500.91.

All'articolo 9, alla lettera o), aggiungere infine le seguenti parole: e dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Nel caso di condanna, o di applicazione della pena, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto previsto dall'articolo 323 del codice penale, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato ovvero quando essa non è possibile, la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello del profitto e comunque non inferiore a quello del denaro o degli altri vantaggi patrimoniali conseguiti.» e, al quarto comma dopo le parole: secondo sono aggiunte le seguenti: e terzo.

em. 9.500.
0.9.500.91.

All'articolo 9, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) l'articolo 317-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 317-bis. - (Pene accessorie). - 1. La condanna per i reati di cui all'articolo 317 importa sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
2. Alla condanna per i reati di cui agli articoli 319 e 319-ter consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici salvo che, per circostanze attenuanti, venga inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni. In tal caso, la condanna importa l'interdizione temporanea».

em. 9.500.
Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/05/2012  [ apri ]
0.9.500.91.

All'articolo 9, alla lettera o), aggiungere infine le seguenti parole: e dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Nel caso di condanna, o di applicazione della pena, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto previsto dall'articolo 323 del codice penale, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato ovvero quando essa non è possibile, la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello del profitto e comunque non inferiore a quello del denaro o degli altri vantaggi patrimoniali conseguiti.» e, al quarto comma dopo le parole: secondo sono aggiunte le seguenti: e terzo.

em. 9.500.
0.9.500.91.

All'articolo 9, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) l'articolo 317-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 317-bis. - (Pene accessorie). - 1. La condanna per i reati di cui all'articolo 317 importa sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
2. Alla condanna per i reati di cui agli articoli 319 e 319-ter consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici salvo che, per circostanze attenuanti, venga inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni. In tal caso, la condanna importa l'interdizione temporanea».

em. 9.500.