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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.9.500.51.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4434

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/05/2012  [ apri ]
0.9.500.51.

All'articolo 9, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:
r-bis). Dopo l'articolo 346 è inserito il seguente:
«Art. 346-bis. - (Circostanza attenuante specifica per il reato di traffico di influenze illecite). - La pena prevista per il delitto di cui agli articoli 346 e 346-bis è diminuita fino a due terzi qualora l'autore del fatto, prima che sia esercitata l'azione penale nei suoi confronti, fornisca indicazioni utili all'individuazione degli altri responsabili e al sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite.

em. 9.500.
Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/05/2012  [ apri ]
0.9.500.51.

All'articolo 9, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:
r-bis). Dopo l'articolo 346 è inserito il seguente:
«Art. 346-bis. - (Circostanza attenuante specifica per il reato di traffico di influenze illecite). - La pena prevista per il delitto di cui agli articoli 346 e 346-bis è diminuita fino a due terzi qualora l'autore del fatto, prima che sia esercitata l'azione penale nei suoi confronti, fornisca indicazioni utili all'individuazione degli altri responsabili e al sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite.

em. 9.500.