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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.9.500.5.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4434

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/05/2012  [ apri ]
0.9.500.5.

Sostituire la lettera d) con la seguente:
d) l'articolo 317 è sostituito dal seguente:
«Art. 317. - (Concussione). - Il pubblico ufficiale, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe intenzionalmente, taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Se alla promessa non segue nessuna dazione di denaro o altra utilità, il pubblico ufficiale è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Qualora la promessa non sia accettata il pubblico ufficiale soggiace alla pena prevista ridotta di un terzo.

em. 9.500.
Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/05/2012  [ apri ]
0.9.500.5.

Sostituire la lettera d) con la seguente:
d) l'articolo 317 è sostituito dal seguente:
«Art. 317. - (Concussione). - Il pubblico ufficiale, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe intenzionalmente, taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Se alla promessa non segue nessuna dazione di denaro o altra utilità, il pubblico ufficiale è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Qualora la promessa non sia accettata il pubblico ufficiale soggiace alla pena prevista ridotta di un terzo.

em. 9.500.